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Nuovo statuto associativo

 

Il nuovo statuto del 7 maggio 2018

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Lo statuto è stato aggiornato ai sensi  del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.
Riportiamo l'art  2  dello statuto associativo con scopi, finalità e attività.

L'Associazione non ha scopo di lucro e  persegue finalità civiche, solidaristiche e di attività sociale mediante lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beno o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:
a) Educazione, istruzione e formazione professionale, nonchè le attività culturali di interesse sociale con finalità educative.
b) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con escluzione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e ciciglaggio di rifiuti urbani, speciali o pericolosi.
c) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e successive modificazioni;
d) Organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo;
e)  Organizzazione e gestione di attivita' turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
f) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della poverta' educativa;
g) Attivita' commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;
h) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
i) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivita' diinteresse generale a norma del presente articolo;
l)  Promozione della cultura della legalita', della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
m) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunita' e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 21 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto di acquisto solidale di cui articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e i gruppi di qcquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
n) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalita' organizzata.
L'Associazione può organizzare anche attività di raccolta fondi occasionali o continuative - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natuta non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità di trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.